Agenzia delle Entrate: Riduzione aliquota della ritenuta d'acconto su bonifici
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Arriva la circolare delle Entrate sulle misure fiscali introdotte dal Dl 982011, con focus su 36% e 55%
Le Entrate sciolgono i primi dubbi degli operatori sulle novità fiscali dettate dalla manovra correttiva. Il taglio della ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni edilizie agevolate, le partite Iva 'fantasma' e lo spesometro in caso di pagamenti tracciabili sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 41/E del 5 agosto.
Di seguito il testo delle parte di interesse del condominio e dell'amministratore e banche e poste circa la riduzione ritenute del 10% al 4% sui bonifici per interventi con detrazioni fiscali del 36% o 55% contenuto nella circolare n.41/E del 5 agosto 2011
"2. Riduzione aliquota della ritenuta d'acconto su bonifici (articolo 23, comma 8)
Come noto, l'art. 25 comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1luglio 2010, l'obbligo per le banche e per le Poste Italiane SPA di operare una ritenuta a titolo di acconto del 10% all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In sostanza si tratta dei pagamenti riguardanti le ristrutturazione edilizie (articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche) e gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche).
L'art. 23, comma 8, del decreto, con la finalità di 'minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta' ha ridotto al 4 per cento l'aliquota della ritenuta d'acconto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, banche e Poste Italiane SPA devono operare all'atto dell'accredito.
Per gli altri aspetti, rimane valido quanto stabilito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 e quanto chiarito con circolare n. 40/E del 28 luglio 2010.
Nel caso in cui le banche e Poste Italiane SPA, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione abbiano continuato ad operare all'atto dell'accredito la ritenuta del 10% nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico potranno accreditare direttamente al medesimo soggetto beneficiario la differenza del 6% trattenuta in eccesso.
La disposizione in commento segue gli interventi di semplificazione operati dall'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, riguardanti l'abrogazione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera e di inviare la preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate."
Agenzia delle Entrate: Circolare 41/E del 5 agosto 2011