Iva sul metano da riscaldamento
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DECRETO SVILUPPO: novità su IVA fornitura gas metano
Nel mese di ottobre, l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto il diritto, sancito dalla normativa comunitaria europea, ad ogni utente di riscaldamento centralizzato a pagare l'aliquota Iva ridotta al 10% sino ad un consumo di 480 mc per famiglia.
Con Risoluzione 22 ottobre 2010 n. 112, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per la somministrazione di gas metano per la combustione ad uso civile per un massimo di 480 metri cubi annui.
Nella precedente Risoluzione n. 108/2010, l'Agenzia chiariva che, in caso di impianto centralizzato, il suddetto limite va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti.
Questa decisione avrebbe consentito ai singoli utenti di ottenere i rimborsi Iva di quanto pagato in eccedenza e una riduzione del costo calore per le future stagioni. In tal senso si stavano muovendo tanti amministratori condominiali e gestori di patrimoni, a seguito delle nostre richieste presentate per conto degli utenti, inquilini e proprietari, che abitano in condominio.
Col decreto sviluppo approvato nei giorni scorsi, il Governo ha stabilito un principio diverso, con il quale preserva la finanza pubblica dalla restituzione dell'Iva al 10% sui primi 480 mc. di gas a tutti gli abitanti delle case in condominio: la detrazione si applica all'impianto e non al singolo utente.
Fonte: High-rise Condominium