55% per il condominio: la risposta dal question time del 13 aprile
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Principio di cassa, in linea generale, e di competenza per chi esercita attività d'impresa
In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04587 del 13 aprile 2011, secondo la quale anche per i lavori agevolati a cavallo d'anno vale sempre e solo il principio di cassa, anche se non è ancora stata inviata la documentazione necessaria all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori , il ministero dell'Economia sostiene che per le spese sugli interventi per il risparmio energetico, a cavallo d'anno, le persone fisiche e i professionisti possono iniziare a detrarre dall'Irpef il 55% "solo" dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui i pagamenti sono stati effettuati, in quanto rileva solo il principio di cassa, anche se la pratica non è ancora stata inviata all'Enea.
Lo sconto fiscale parte obbligatoriamente dall'Unico o dal 730 relativi ai periodi dei pagamenti anche per i bonifici degli anni precedenti, rispetto a quello della fine dei lavori, ma in questo caso è necessario attestare che gli interventi non siano ancora ultimati alla fine dell'anno. Questa attestazione del contribuente non deve seguire specifiche formalità e, comunque, non deve essere spedita all'Enea, alle Entrate o allegata alla dichiarazione, ma va conservata ed esibita in caso di richiesta degli uffici. La mancanza di questa attestazione, inoltre, non consente di posticipare l'inizio della detrazione del 55% dei pagamenti, alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui termina l'intervento.
Fonte: Il Sole 24 Ore