I dispositivi di apertura installati sulle porte lungo le vie d'esodo devono esser conformi alle norme UNI 1125 o 179
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Scade il 16112011 l'obbligo di adeguamento secondo il Decreto Ministeriale del 3 novembre 2004
Il provvedimento, in vigore dal 16 febbraio 2005, individua i criteri di scelta per l'installazione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio, e le condizioni identificative della corretta commercializzazione, installazione e manutenzione di tali dispositivi.
Art. 5.
Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia' installati nelle attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attivita' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovra' comunque garantire il mantenimento della loro funzionalita' originaria e dovra' essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.