Condominio, si rischia condanna per diffamazione inviando un'email a più persone
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Corte di cassazione - V Sezione penale - Sentenza 18 aprile 2011 n. 15542
Seconda la Cassazione il Tribunale ha errato nel non aver riconosciuto un effetto diffamatorio alla e-mail a cagione della pretesa mancata sua divulgazione. L'email, infatti, risultava inviata non solo alla moglie ma anche al marito come chiaramente ricavabile dalla sua intestazione 'Carissim e ' .
Gli Ermellini hanno, inoltre, precisato che "nella materia della diffamazione la giurisprudenza di legittimità abbia posto in evidenza che il requisito della comunicazione con più persone possa ritenersi integrato anche "non simultaneamente", ossia parlando in tempi diverse con due persone (v. Cass. Sez. V 21 dicembre 2000 n. 6920) e comunque anche solo parlando con una persona affinch questa ripeta la notizia diffamatoria ad altri che poi effettivamente la ricevano (v. Cass. Sez. V 16 giugno 2004 n. 31728) oppure parlando ad alta voce affinch altri, non direttamente partecipi alla conversazione tuttavia ascoltino (v. Cass. 6 ottobre 1981 n. 10263) e, infine, che a formare il numero delle persone diverse dal destinatario possa concorrere anche un congiunto sia del diffamante che del diffamatore (v. Cass. Sez. V 3 maggio 1985 n. 5267).
Il nucleo comune di tutte le fattispecie appena richiamate , dunque, nel fatto che in tanto si realizza il connotato tipico della diffamazione, ossia la diffusività della notizia denigratoria, in quanto questa raggiunga in concreto un numero di persone superiore alla unità, posto che diversamente, il colloquio fra due soggetti privati a proposito di terzi rimane, di regola, oggetto del prevalente interesse alla riservatezza delle comunicazioni costituzionalmente garantito."