La targa dello studio professionale può essere rimossa dal muro condominiale
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Corte di Cassazione, sentenza 103472011
L'amministratore di condominio può invitare un avvocato condomino a rimuovere la targa dello studio professionale dal muro del palazzo.
In questo caso, infatti, egli esercita solo i poteri che gli sono conferiti dalla legge senza che la sua lettera possa configurare un atto atto di turbativa del diritto.
Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 10347/2011 che ha accolto il ricorso di un amministratore di un condominio genovese. Secondo la Cassazione qualora l'amministratore di condominio si rivolga a uno dei condomini sollecitandogli il rispetto delle leggi o del regolamento vigenti, non è "configurabile atto di turbativa del diritto qualora egli abbia agito, secondo ragionevole interpretazione, nell'ambito dei poteri-doveri di cui agli articoli 1130 e 1133 del codice civile".
Fonte: Il Sole 24 ORE