Bilancio passivo del condominio e credito dell'amministratore
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Corte di cassazione, sentenza n. 101532011
Se il bilancio approvato dal condominio è in passivo, non vuol dire che via sia un corrispondente credito da parte dell'amministratore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10153/2011, ribaltando il verdetto della Corte di Appello di Roma che aveva riconosciuto agli eredi di un amministratore di condominio il diritto alle corrispondenti somme.
Per i giudici di Piazza Cavour dovrà decidere altra sezione della medesima Corte attenendosi al seguente principio: 'in materia di deliberazione di assemblea condominiale, l'approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, l'approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite e entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministrazione utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l'importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso'.
Fonte: Il Sole 24 ORE