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Le delibere condominiali si impugnano con la citazione e non con il ricorso

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Cassazione civile n.8491 del 14042011 Sezioni Unite

Nella sentenza si legge:

A proposito delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, invece, è stato seguito anche un diverso orientamento, secondo cui è sufficiente la tempestiva notificazione della citazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria, che avviene successivamente, al momento della iscrizione a ruolo della causa: Cass. 16 febbraio 1988 n. 1662, 30 luglio 2004 n. 14560, 11 aprile 2006 n. 8440, 27 luglio 2006 n. 17101, 28 maggio 2008 n. 14007. Questa conclusione è stata giustificata, essenzialmente, in base alla considerazione che la notificazione esaurisce gli adempimenti di immediato interesse per la parte convenuta, mentre darebbe luogo a una incongrua contaminazione normativa imporre per la citazione gli adempimenti che sono richiesti per il ricorso.

Ritiene il collegio che l'art. 1137 c.c. non disciplina la forma che deve assumere l'atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta.

Depone in questo senso, in primo luogo, la sedes materiae della disposizione, la quale è inserita in un contesto normativo - il codice civile - destinato alla configurazione dei diritti e all' apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale dell'an e non anche sotto quello procedurale del quomodo: contesto normativo nel quale il termine "ricorso" è spesso utilizzato per indicare l'atto con cui si reagisce, eventualmente anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto.

Proprio nell'ambito della disciplina del condominio, infatti, l' art. 1133 c.c. prevede la possibilità del ricorso all'assemblea contro è provvedimenti dell'amministratore, mentre la parola citazione , nell'art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio è convenuto in giudizio , atti che ben possono avere la forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali così è disposto. Non è quindi significativo l'argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell' art. 1137 c.c., nel quale il termine "ricorso" è impiegato nel senso generico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di proporre per ottenere l'annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento dì condominio.

Infatti la prescrizione del ricorso, come veste dell'atto introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sempre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese in genere a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità: regole che mancano del tutto con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, per le quali non si dubita che siano soggette alle norme comuni dì procedura. Ci non solo corrobora la tesi del significato generico del termine ricorso , come compare nell' art. 1137 c.c., ma fa cadere anche l'argomento relativo alle esigenze di celerità che la norma avrebbe inteso soddisfare: a questo fine risulta ininfluente che la causa sia promossa nell'una forma o nell' altra, se poi deve seguire il suo iter con il rito ordinario; né rileva la diversità - sulla quale pure è stato posto l'accento - del sistema dì fissazione della prima udienza, da parte del giudice invece che dell'attore, poich eventuali manovre dilatorie di quest' ultimo possono essere efficacemente contrastate con il rimedio dell'an-ticipazione di cui all'art. 163-bis c.p.c., ma sono comunque già frustrate dalla prevista immediata esecutività delle deliberazioni condominiali, anche se impugnate.

Poich dunque la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento dì condominio delle decisioni adottate dall'assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell' art. 163 c.p.c, secondo cui la domanda si propone mediante citazione . Si evita così anche la discrasia, cui la contraria opinione da luogo, tra le azioni di annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, in quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene applicabile l'art. 1137 c.v. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 2010 n. 6714), sicch nei due casi le domande dovrebbero essere proposte in forme diverse, anche quando si impugna una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne comportano sia la nullità sia l'annullamento. Si evita altresì la divergenza, sopra evidenziata, tra le soluzioni adottate a proposito delle condizioni richieste per la sanabilità dell'atto, quando si verte nella materia del condominio o nelle altre per le quali è prescritto il ricorso.

Ci stante, la questione della conversione sì pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anzich con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c. l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice (che si designa in una diversa sezione della Corte d' appello di Brescia, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità) che si uniformerà al seguente principio di diritto: L'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall' art. 163 c.p.c.

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by Staff