Anche il proprietario risponde della tutela dell'ambiente e cose comuni
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Rifiuti. Abbandono ed obblighi di controllo e vigilanza
T.A.R. VENETO, Sez. III n. 336 dell'1 marzo 2011
Il proprietario di un compendio immobiliare nel quale da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, vengano svolte attività, conserva comunque la disponibilità giuridica e dunque la custodia dei beni, tant' vero che non è possibile compiere nell'immobile interventi e modifiche senza il consenso del proprietario il quale, per questa via, ne assume la eventuale responsabilità verso i terzi, ed inoltre la tesi non considera che il fine di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente (che è principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l'art. 174, par. 2, del Trattato), comporta che, nel caso in cui siano svolte da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, attività produttive ad elevato impatto ambientale, pericolose per la salute e l'ambiente (nel caso all'esame vi era esercitata un'industria insalubre), in capo al proprietario sono configurabili obblighi di vigilanza e controllo da svolgere secondo standard di diligenza adeguati alla pericolosità insita nelle lavorazioni.
Ci consente di configurare, con riferimento a casi particolari, responsabilità di carattere omissivo o colposo anche in capo al proprietario delle aree in concorso con l'autore materiale dell'abbandono di rifiuti.