Corte di Cassazione, Sez. II Civ., del 08012010 n. 178
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L'amministratore non è responsabile della mancata esecuzione delle opere se i condomini non collaborano, impedendo l'accesso nelle parti in cui provengono i dissesti.
Corte di Cassazione, Sez. II Civ., del 08/01/2010 n. 178
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 29 novembre 2005, il Giudice di pace di Napoli rigettava l'opposizione proposta da G.C. avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Napoli il 24 maggio 2004, per il pagamento di Euro 464,00, conseguente a violazione dell'art. 677 cod. pen.
Il Giudice di pace, dato atto che con l'opposizione il G. aveva dedotto che 'non fu possibile compiere le opere di cui all'ordinanza n. 561/99 perchè alcuni abitanti dello stabile non resero disponibili gli appartamenti per le indagini tecniche necessarie per la successiva esecuzione delle opere e perchè i condomini non resero disponibili i fondi necessari per i lavori da eseguirsi', rilevava che l'ordinanza-ingiunzione opposta si fondava sul verbale elevato nei confronti dell'opponente nella qualità di amministratore del condominio di (OMISSIS), nonch nei confronti del medesimo Condominio quale obbligato in solido, perchè aveva omesso di compiere sul fabbricato le opere di conservazione e manutenzione necessarie per non compromettere l'incolumità pubblica e privata su detto fabbricato, interessato da dissesti vari. Il Giudice non riteneva quindi condivisibili le argomentazioni addotte dall'opponente; tuttavia, poichè lo stesso aveva documentalmente provato di essersi attivato perchè fossero eseguiti i lavori per l'eliminazione del pericolo, riduceva la sanzione a Euro 309,87, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Per la cassazione di questo provvedimento ricorre G.C. sulla base di due motivi; l'intimato Comune non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 677 cod. pen., con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3.
Il Giudice di pace, sostiene il ricorrente, avrebbe applicato l'art. 677 cod. pen., senza tener conto della illegittimità dell'ordinanza sindacale, che andava notificata ai proprietari della sopraelevazione che minacciava la statica dell'edificio e dell'immobile sottostante dissestato e dell'impedimento che i resistenti avevano frapposto alla esecuzione della stessa. La sentenza non avrebbe infatti considerato, quali cause di esclusione della colpevolezza, gli impedimenti frapposti da alcuni residenti all'accesso del tecnico, nominato da esso ricorrente, negli immobili da cui provenivano le cause dei dissesti. Nei motivi di opposizione, del resto, aveva dedotto innanzitutto di essersi attivato per eliminare il pericolo, conformemente all'ordinanza sindacale; aveva poi precisato che alcuni residenti non avevano reso disponibili gli appartamenti per le indagini tecniche e per la successiva esecuzione dei lavori; aveva dedotto che era pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli una causa nella quale era stata fatta valere la responsabilità anche del Comune di Napoli in ordine ai dissesti, per non avere eseguito la demolizione della sopraelevazione abusivamente eseguita sul lastrico di proprietà esclusiva di un condomino.
è Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo dell'adempimento dell'obbligo di attivarsi gravante sull'amministratore di condominio ex art. 677 cod. pen. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perchè riconosce che l'amministratore del condominio si è attivato per ottemperare all'ordinanza sindacale, ma lo ha ritenuto comunque responsabile; insufficiente perchè non considera la giurisprudenza che esclude la responsabilità dell'amministratore in casi analoghi; omessa perchè non ha compiuto alcuna valutazione della contestata sua colpevolezza e della condotta dei terzi che gli avevano impedito di ottemperare all'ordinanza sindacale.
Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è manifestamente fondato e va quindi accolto.
Escluso che ricorra, nella specie, la rilevata ipotesi di inammissibilità del ricorso, essendo comunque desumibili dall'esposizione dei motivi i termini della vicenda sanzionatoria sottostante e le questioni che erano state poste al Giudice di pace con il ricorso in opposizione, si deve osservare che la sentenza impugnata presenta una motivazione del tutto carente, sia quanto alla configurabilità astratta dell'illecito contestato nei confronti dell'amministratore di condominio, sia quanto all'apprezzamento della condotta dell'opponente, quale amministratore. La stessa sentenza, invero, da atto dal fatto che il ricorrente si è attivato perchè fossero eseguiti i lavori per l'eliminazione del pericolo, e tuttavia ha ritenuto che tale condotta operasse unicamente sul piano della quantificazione della sanzione, omettendo ogni valutazione di tale positiva condotta sul piano della configurazione dell'illecito a carico dell'amministratore di condominio.
Del resto, se la contestazione elevata al ricorrente era quella di avere omesso di compiere sul fabbricato le opere di conservazione e manutenzione necessarie per non compromettere l'incolumità pubblica e privata su detto fabbricato, il giudice di pace non avrebbe potuto verificare se la comprovata attivazione dell'opponente, nella sua qualità di amministratore del condominio, fosse idonea ad escluderne la responsabilità, quanto meno sul piano dell'elemento soggettivo;
In accoglimento del ricorso, si impone dunque la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso giudicante, il quale procederà a nuovo esame della opposizione e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso giudicante.
Depositato in Cancelleria il 08.01.2010