Corte di Cassazione: i balconi "aggettanti" rientrano nella proprieta' esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono
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I balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento
i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno ne' di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprieta' comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non puo' applicarsi il disposto dell'art. 1125 cod. civ.: i balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprieta' esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. (Cass.15913/2007; 14576/20046; 637/2000; 8159/1996)."La Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso dalla Corte d'Appello. La sentenza è importante perchè proprio il caso del balcone al piano primo era comunemente utilizzato per esemplificare l'assurdo logico a cui si perveniva con l'orientamento precedente della Cassazione che riteneva invece applicabile l'art.1125 C.C... E dunque utile che la Suprema Corte l'abbia potuto contemplare in sentenza del tutto coerente alle più recenti sentenze e così argomentare:
"il balcone dell'attrice, essendo ubicato a piano terra, non svolge alcuna funzione di copertura neppure della sottostante proprieta' condominiale, dovendo percio' escludersi che il bene sia destinato al servizio o al godimento collettivo: qui e' appena il caso di ricordare che la c.d. presunzione di condominialita' di cui all'art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unita' di proprieta' esclusiva dei condomini. Del tutto fuori luogo e', altresi', il riferimento alla presunzione di cui all'art. 1125 cod. civ., atteso che tale norma prevede la comunione del solaio divisorio fra l'appartamento sovrastante e quello sottostante, ipotesi che evidentemente non ricorre nella specie"