Occupazione infinitesimale di una area comune
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L'uso della cosa comune è sottoposto dall'art. 1102 c.c.
L'art. 1102 c.c. dispone che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purch non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e, a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il caso. Una condomina chiama in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, la proprietaria dell'appartamento vicino, esponendo che la convenuta, nel corso del precedente anno, senza autorizzazione dei condomini, aveva intrapreso lavori di ristrutturazione del suo alloggio, inglobando nello stesso spazi comuni e pertanto ne chiedeva la condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni. La convenuta precisava trattarsi di invasione modestissima di area condominiale, per la quale, gli altri condomini avevano prestato consenso scritto sottoscrivendo in calce a una raccomandata.
Il Tribunale accoglie la sola domanda di rimessione in pristino dei luoghi, rigettate quelle di risarcimento. In sede di appello, la realizzatrice dei lavori insiste sulla esiguità della porzione occupata, ma, la Corte di Appello di Trento rigetta l'appello.
La condomina promuove ricorso per Cassazione e la Corte accoglie il ricorso con la sentenza n. 28025/2011. L'acquisizione di una piccola porzione del ballatoio non poteva considerarsi occupazione comportante appropriazione di un bene comune in quanto non aveva determinato l'inservibilità dello stesso bene all'uso e al godimento cui era destinato, trattandosi di parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie complessiva dello stesso bene comune. La Corte ha rilevato che l'uso della cosa comune è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il giudice di appello avrebbe dovuto valutare, se l'avere spostato il muro perimetrale all'altezza della porta di accesso dell'appartamento della ricorrente si risolva in un uso di maggiore intensità della cosa comune, purch senza pregiudizio degli altri condomini.