La società costruttrice rifiuta la vendita al terzo
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Nulla la vendita di un appartamento acquistato con preliminare e ceduto a terzi compratori
L'acquirente di un appartamento e relativo box auto, con scrittura privata, cede a due nuovi acquirenti i diritti a lui derivanti da un contratto preliminare di compravendita con una società che sta realizzando appartamenti in un parco.
Gli acquirenti pagano al venditore per intero il prezzo convenuto e questi consegna le chiavi dell'appartamento. I nuovi proprietari portano a conoscenza della società costruttrice i diritti vantati nei confronti del venditore e comunicano alla stessa che, a ogni effetto, intendevano sostituirsi al venditore. Sorgono problemi, la società non intende aderire alla convenzione stipulata tra il venditore, che è poi il promissario acquirente nei confronti della società e i gli acquirenti cui il suddetto venditore ha ceduto i diritti di proprietà.
La società costruttrice dichiara il preliminare stipulato con l'acquirente - venditore insuscettibile di modificazioni, anche perch , non avendo l'acquirente corrisposto il residuo prezzo alla scadenza prevista dal preliminare, il contratto si era risolto di diritto.
Il Tribunale di Salerno rigetta la domanda degli istanti nei confronti della società, condanna il venditore alla restituzione in favore degli istanti della somma ricevuta per la vendita dell'appartamento, dichiara risolto il contratto preliminare di vendita intercorso tra l'acquirente - venditore e la società costruttrice.
La Corte di Appello di Salerno conferma la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra l'acquirente - venditore e la società costruttrice e dichiara che non si può attribuire all'atto stragiudiziale, la scrittura privata tra l'acquirente - venditore e i nuovi acquirenti, valenza di offerta di pagamento da parte di terzi.
Si arriva in Cassazione. Con la Sentenza n. 23354/2011, la Corte rigetta il ricorso.