Possesso per usucapione
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Chi ha occupato il locale di proprietà di terzi può diventare comproprietario per usucapione
Corte di Cassazione - Sentenza n. 16914/2011
Due sorelle, proprietarie ciascuna per la metà di un appartamento con annesso vano cantina, convengono in giudizio il fratello per sentir accertare e dichiarare la propria esclusiva proprietà della cantina e l'inesistenza del diritto di comproprietà vantato da dal fratello sulla medesima cantina, nonch per sentirlo condannare al rilascio del locale e al risarcimento dei danni.
Niente da fare in primo grado. Ma, in sede di appello, il giudice da ragione alle sorelle. La cantina in questione era stata sempre in rapporto pertinenziale con il solo appartamento posto al piano terreno dell'edificio già abitato dai genitori delle parti e che la successiva edificazione del primo piano e del solaio non aveva comportato la instaurazione del rapporto pertinenziale anche tra la cantina e i due nuovi appartamenti realizzati. Le due sorelle sono proprietarie esclusive, in comproprietà tra loro, della cantina in questione. Inesistente il diritto di comproprietà vantato su tale bene dal convenuto. Quanto alla eccezione di usucapione di tale diritto, è contraddittoria una simile prospettazione rispetto all'affermata destinazione del bene al servizio dell'intero fabbricato e le prove orali richieste a tale scopo tendono a fornire la prova di un possesso del bene non esclusivo, inidoneo, pertanto, ai fini dell'usucapione.
Tesi smentita dalla Suprema Corte. La decisione impugnata si fonda, su di un errato presupposto giuridico, quello secondo il quale il possesso non esclusivo del bene sarebbe inidoneo ai fini dell'usucapione.