Costruzione di un vano abitabile sul terrazzo costituente lastrico solare: opera abusiva?
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Bisogna prima dimostrare la fonte contrattuale e pertanto vincolante del regolamento condominiale
L'art. 4 del regolamento prescrive il divieto di costruire sulla copertura del fabbricato qualsiasi sopraelevazione e il condomino, acquistando l'immobile, aveva certamente assunto anche l'obbligo di rispettare tale divieto.
Pertanto il Condominio conviene in giudizio il costruttore 'abusivo', chiedendone la condanna alla demolizione del manufatto, nonch al risarcimento dei danni. Il Tribunale sentenzia la demolizione dell'opera, ma nessun risarcimento. Uguale la pronuncia di appello.
Il condomino non si arrende e promuove ricorso per Cassazione, riproponendo i motivi rigettati in sede di appello.
Con la Sentenza n. 19209/2011, la Suprema Corte dichiara fondato il ricorso.
Il giudice di appello ha omesso di indagare se il Condominio avesse fornito la prova della natura contrattuale del regolamento, ovvero la prova che lo stesso era stato approvato all'unanimità da tutti i condomini. Solo i regolamenti contrattuali possono determinare restrizioni alle facoltà spettanti ai condomini relativamente alle proprietà esclusive degli stessi nel fabbricato in condominio, ribadisce il condomino. Vero, rileva la Corte. La motivazione sul punto della sentenza impugnata assume per dimostrato ci che il motivo di gravame poneva in discussione, ovvero che il regolamento condominiale avesse natura contrattuale, o perchè predisposto dall'unico proprietario, o perchè formato con il consenso unanime della totalità dei condomini. L'affermazione della giudice di appello sul punto si caratterizza per la sua astrattezza, nel senso che non risulta dimostrata la fonte contrattuale e pertanto vincolante del regolamento condominiale.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.