Parti comuni, cambiare si può
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Maggioranza per la modifica delle parti comuni
Con la sentenza numero 15319 del 12 luglio scorso la Cassazione ha stabilito che la delibera assembleare di destinazione di aree condominiali scoperte in parte a parcheggio e in parte a parco giochi ha oggetto l'uso più comodo e il maggior rendimento della cosa comune e può essere adottata anche soltato a maggioranza
Cosa prevede il codice civile
I beni comuni rappresentano l'essenza del condominio, che per sua stessa natura prevede la comproprietà obbligata di alcune parti dell'edificio; qui a fianco le norme essenziali che ne regolano la gestione
1. La destinazione decide i limiti
Le parti destinate all'uso condiviso sono proprietà comune, sia per quanto esplicitamente previsto dall'art. 1117 del Codice civile, sia per quel che riguarda i beni accomunabili per destinazione al godimento condiviso
2. Le condizioni per la divisione
Come prevede il Codice civile all'art. 1119, le parti comuni dell'edificio non sono soggette a separazione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino
3. La contribuzione alle spese
Il condomino deve partecipare alle spese per il mantenimento delle parti comuni in misura proporzionale al valore della sua unità; non può sottrarsi al pagamento rinunciando al diritto di utilizzo
4. La gamma degli usi possibili
Il singolo proprietario può servirsi della cosa comune anche in modi diversi rispetto alla sua prevista destinazione, sempre che rispetti l'utilizzo da parte degli altri partecipanti
5. La maggioranza può variare
Le innovazioni sono possibili con la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i due terzi del valore; diverso è il caso del miglioramento dell'uso, quando basta la maggioranza del 50 per cento
Fonte: Il Sole 24 Ore