Sì all’ascensore anche contro volere di un singolo condomino
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L’interesse generale dei condomini prevale la lesione di diritto del singolo condomino
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 12 luglio 2011 n. 15308 ha affermato, ribaltando le precedenti conclusioni della Corte di Appello di Napoli, che è possibile installare allinterno di un condominio, un ascensore anche contro volere di un singolo condomino.
La Corte sostiene, infatti, che il condomino non può lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo perchè ristretto a seguito dellinstallazione di un ascensore: a prevalere è il più generale interesse dei condomini.
I giudici hanno motivato la decisione partendo dal concetto di immutazione ed inservibilità della cosa comune: nellidentificazione del limite allimmutazione della cosa comune, disciplinato dallarticolo 1120, comma 2 del codice civile, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condominio - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo.