No alla caldaia per il riscaldamento collocata nella facciata dell'edificio
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Anche se non altera l'aspetto estetico della parete condominiale la caldaia per il riscaldamento non può essere collocata sulla facciata dell'edificio
Laddove il regolamento condominiale vieta ai condomini di apportare varianti di qualsiasi genere alle pareti esterne del fabbricato, la caldaia per il riscaldamento, anche se non altera l'aspetto estetico della parete condominiale, non può essere collocata sulla facciata dell'edificio.
Questa la conclusione della Corte di Cassazione enunciata nella Sentenza n. 12291/2011.
Un condomino conveniva in giudizio innanzi al locale Tribunale i comproprietari di un appartamento facente parte dello stabile condominiale, per sentirli condannare alla rimozione di un'opera consistente in due nicchie aperte nella facciata dell'edificio, nelle quali erano state poste a dimora altrettante caldaie per il riscaldamento, deducendo la violazione dell'art. 1120 c.c. e dell'art. 5, lett. m) del regolamento condominiale, che vietava ai condomini di apportare varianti di qualsiasi genere alle pareti esterne del fabbricato.
Fonte: studiolegalelaw.net