Case fantasma, i criteri per la rendita presunta
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L'Agenzia del territorio, con il provvedimento 19 aprile 2011, ha definito i criteri per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta
L'Agenzia del territorio, con il provvedimento 19 aprile 2011, ha definito i criteri per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, ai sensi dell'art 19, comma 10, D. L. 78/2010 e la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti interessati in caso di mancata o tardiva regolarizzazione in catasto delle case 'fantasma'.
Attribuzione d'ufficio delle rendita presunta
Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 30 aprile 2011, la rendita presunta - da iscrivere transitoriamente in catasto - viene determinata secondo le seguenti modalità :
a. per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe;
b. per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2%, per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi e informativi a disposizione dell'Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.
La rendita presunta così determinata tiene conto di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, nonch degli eventuali elementi tecnici forniti dai comuni, attraverso il 'Portale per i comuni'.
Determinazione degli oneri in caso di mancato o tardivo adempimento
L'attribuzione d'ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti interessati, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri determinati nella misura prevista dalla tabella allegata al provvedimento.
Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il 30 aprile 2011, ma prima dell'inserimento in atti della rendita presunta da parte dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli oneri relativi alle spese di cui alla lettera A della tabella allegata, nonch quelli connessi alle attività svolte.
L'Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di accertamento catastale per l'attribuzione della rendita presunta, mediante l'affissione all'albo pretorio del comune ove sono ubicati gli immobili, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di trattamento dei dati personali.
Gli identificativi del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, relativi all'immobile accertato, sono resi disponibili, per i soggetti interessati, presso tutti gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, ovvero sul sito internet dell'Agenzia. Ogni altro elemento relativo all'avviso di accertamento catastale per l'attribuzione della rendita presunta può essere richiesto presso l'Ufficio provinciale che lo ha emesso, sulla base della competenza territoriale.
In caso di mancato o insufficiente pagamento degli oneri di cui al presente provvedimento, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 602/1973.
Fonte: Il Sole 24 Ore