Il sottotetto è una parte comune o una proprietà esclusiva?
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Una sentenza della SCC, la n. 7906 del 642011 conferma l'indirizzo giuridico
Nel condominio degli edifici, ossia in quella particolare forma di comunione in cui coesistono beni di proprietà comuni al fianco di cose di proprietà comune ai titolari delle prime, le parti da considerarsi comuni sono quelle indicate dall'art. 1117 c.c.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 13 marzo 2009 n. 6175), infatti, l'art. 1117 c.c. ha un contenuto meramente esemplificativo e la condominialità di un bene, al di l' dell'inclusione in quell'elenco, va riscontrata in tutte quelle cose che si pongano in un rapporto di funzionalità ed accessorietà rispetto alle parti di proprietà comune. I beni comuni, in sostanza, devono essere utili al miglior godimento delle parti di proprietà esclusiva. In presenza di queste caratteristiche solamente il titolo d'acquisto può disporre diversamente circa la proprietà.
La Corte regolatrice, confermando la sentenza d'appello e conformemente al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, ha specificato che "non disponendo diversamente il titolo di acquisto, il sottotetto è di proprietà comune, "considerato l'ampiezza" del medesimo, "la sua praticabilità e, soprattutto, l'accesso dal vano scala", "non potendo essere modificata tale sua qualità dall'abusiva chiusura da parte dello Z. della botola posta nel vano scala". La conclusione alla quale è giunta la sentenza della Corte d'appello si sottrae alla censura prospettata, posto che, salvo che il titolo disponga diversamente, l'appartenenza del sottotetto si determina in base alla funzione cui esso è destinato in concreto, e nella specie correttamente è stata applicata la presunzione di comunione, data la potenziale utilizzabilità per usi comuni, accertata dalla Corte di merito con adeguata motivazione in fatto" (Cass. 6 aprile 2011 n. 7906). In definitiva, al di l' delle derive giudiziarie che le vertenze in merito alle questioni esposte possono assumere, la verifica della condominialità del sottotetto non può prescindere da un esame della situazione di fatto, oltre che ad un'analisi degli atti d'acquisto.