Dal 2011 il costruttore ha tempo 5 anni anziche' quattro per vendere le abitazioni con Iva
- Giurisprudenza
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Oltre questo termine si applicano le imposte di registro e catastali
L'articoli 1, comma 85, della legge di stabilità ha portato una innovazione a favore delle imprese costruttrici/ ristrutturatrici che vedono prorogarsi di un anno il tempo per fatturare con Iva la cessione dei loro immobili aumetando cosi' anche il tempo utile per portare in detrazione l'iva pagata a monte. Ma vediamo di focalizzare lo stato della normativa in vigore dal 1 gennaio 2011 per questo tipo di imprese . La questione riguarda anche il compratore che puo' cosi' contare su un anno di piu' per evitare che i maggiori costi dell'impresa dati dalla indetraibilità dell'Iva, si riversino su di lui quale consumatore-utilizzatore finale
Fabbricati civili ( abitazioni) : Per le imprese di costruzione e di ristrutturazione dal 2011 il termine di 4 anni dalla fine dei lavori in base al quale era possibile fatturare con Iva stato prorogato a cinque anni; oltre tale lasso di tempo la vendita non è soggetta a Iva, ma ad imposta di registro, al pari di quanto si verifica in presenza di venditore "privato non imprenditore "Il nuovo termine vige dal primo gennaio 2011 e vale solo per le imprese appena citate .
La regola generale infatti prevede che la vendita di abitazioni e relative pertinenze (autorimesse, cantine etc.) sia sempre soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Eccezionalmente si applica l'Iva se la vendita è effetuata da parte di imprese costruttrici per il nuovo e per gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, purch si tratti di fabbricati venduti entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata . La costruzione o la ristrutturazione possono avvenire, oltre che direttamente con mezzi propri, anche a mezzo di imprese appaltatrici cui viene affidata l'esecuzione dei lavori.
Se invece a vendere è un'impresa diversa da quella che ha costruito o ristrutturato il fabbricato, oppure sono passati più di cinque anni dalla fine dei lavori (senza che sia intercorsa una locazione convenzionata) , la vendita è esente da Iva e pertanto si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali, come quando a vendere è appunto un privato.
Fonte: Condominioweb.com