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Leggi e Sentenze Condominio

La Cassazione dice no al condomino apparente

  • Sentenze
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Oneri di gestione delle parti comuni

"In caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unita' immobiliare di proprieta' esclusiva, e' passivamente legittimato il vero proprietario di detta unita' e non anche chi possa apparire tale, poiche' difettano, nei rapporti fra condominio, che e' un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operativita' del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarita' della proprieta' funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale (Cass. n. 1627/07; conformi, 17039/07, 22089/07 e 17619/07).
3.4.2. - Nella fattispecie, la soluzione equitativa adottata dal giudice di primo grado si pone in contrasto frontale con l'anzidetto principio informatore della materia, che non puo' dipendere da fattori di apparenza, per loro natura incompatibili con le esigenze di certezza dei rapporti interni condominiali."


Questa in sintesi la decisione della Corte:
"La ripartizione delle spese comuni contemplate dall'art. 1123 c.c., comma 1 grava, salvo diversa convenzione, su ciascun condomino iné base a un criterio di realita', che come prescinde dal godimento effettivo della porzione di proprieta' particolare, cosi' non considera rilevante che altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l'unita' immobiliare singola, fruendo delle cose e dei servizi comuni e concorrendo di fatto ai relativi oneri.
3.4. - Tale criterio, applicativo della piu' generale regola posta dell'art. 1104 c.c., deve ritenersi principio informatore della materia, in quanto fondante il carattere ambulatorio passivo dell'obbligazione di pagamento delle spese condominiali, che consente di individuare con certezza il soggetto tenutovi anche nell'ipotesi di trasferimento del bene (tant'e' che cedente e cessionario sono obbligati in solido, in funzione di rafforzamento del credito, entro il limite temporale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., comma 2)"

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by Staff