Diritto di condominio: impianto di riscaldamento centralizzato
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Perchè possa operare il diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonchè un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva
Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.02.2015 n. 1898
La sentenza nasce dal ricorso di un condomino condannato, sia in primo che in secondo grado, alla riduzione in pristino della situazione antecedente ad una serie di interventi che lo stesso aveva posto in essere su aree condominiali, comportando la modifica dellimpianto di riscaldamento ed interferendo sui servizi comuni.
La Cassazione, con questa sentenza, partendo dall’assunto che la norma richiamata trovi applicazione esclusivamente nelle ipotesi di comproprietà del bene ed in applicazione dell’orientamento secondo cui perché un bene possa dirsi comune occorre una relazione di accessorietà ed un collegamento funzionale con le singole unità, nega l’applicazione al caso di specie della disciplina di cui al menzionato art. 1102 cod. civ., non potendosi ritenere il ricorrente comproprietario dell’impianto centralizzato di riscaldamento. Dunque rigetta il ricorso, condannando il condomino al pagamento delle spese di giudizio.
Si legge: "Nel ricorso si sottolinea la differenza tra la nozione di innovazioni, cui fa riferimento lart. 1120 c.c. - che richiede una delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio, e che fa divieto di effettuare innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, che alterino il decoro architettonico, o che rendano talune parti comuni inservibili alluso o al godimento anche di un solo condomino - e quella di semplici modificazioni, di cui allart. 1102 c.c., che presuppongono un intervento sulla cosa comune che non intacchi in modo notevole la sua entità sostanziale nè la sua destinazione originaria, e che rientrano nel potere spettante ad ogni condomino, che se ne sobbarchi la relativa spesa.
Nella specie, dunque, il ricorrente avrebbe operato legittimamente, nellambito delle facoltà concesse dal citato art. 1102 c.c., e non avrebbe avuto alcuna necessità del previo scrutinio favorevole nè di ratifica dellassemblea."