L'attività di B&B in condominio
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Cassazione Civile: Il condominio non può vietare il bed and breakfast, salvo divieto esplicito nel regolamento
Un condomino aveva adibito il proprio appartamento ad attività di affittacamere, mentre il regolamento condominiale prevedeva che gli appartamenti potessero essere adibiti esclusivamente ad uso abitativo o come ufficio privato professionale.
Il condominio aveva dunque agito in giudizio contestando al condomino lesercizio di unattività alberghiera, vietata dal predetto regolamento condominiale.
Il condomino aveva però eccepito che lattività di affittacamere non è lesiva della previsione regolamentare, in quanto non viene ad essere modificata la destinazione duso delle unità immobiliari adibite a tale attività.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’uso della propria abitazione come B&B non costituisce modificazione della destinazione d’uso dell’immobile e può aversi anche qualora questo faccia parte di un condominio.
La Corte, pur riconoscendo la possibilità per i regolamenti condominiali di prevedere limitazioni al godimento ed alle destinazioni d’uso degli immobili, ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie l’attività non si ponesse in contrasto con il regolamento, confermando l’assunto secondo cui non vi era stata alcuna modifica alla destinazione d’uso. Precisa la Corte che solo in presenza di pericoli o pregiudizi per gli altri condomini avrebbe potuto operare il divieto, ma tuttavia nulla di tutto ciò era emerso nel corso del processo, dal che derivava la decisione definitiva della liceità dell’esercizio.
In base a questa decisione della Corte, si può affermare che il condominio possa impedire l’apertura di bed and breakfast, ma ciò deve essere specificato in modo chiaro ed analitico dal regolamento, cosa questa non avvenuta nel caso concreto.