Ascensore, spese condominiali straordinarie
- Sentenze
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Paga anche il condomino che non usa l'ascensore, proprietario di locali al piano terra, in quanto di natura straordinaria
Il condominio deve procedere a opere di manutenzione di natura straordinaria in quanto relativi alla struttura e alla funzionalità degli ascensori, non periodici e resi necessari oltre che per la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell'impianto, anche perchè con riferimento all'impianto l'autorità di controllo ne ha imposto il fermo per carenza di conformità tecnica del medesimo alle norme di legge. Pertanto, gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, attengono non al solo uso e godimento, ma all'aspetto funzionale dello stesso e alla sua utile conservazione nella sua unità strutturale, ovvero all'impianto in quanto tale.
Con ci , le relative spese vanno inserite tra quelle concernenti la manutenzione straordinaria non potendo rientrare tra quelle connesse al mero esercizio e alla manutenzione ordinaria. Essendo di natura straordinaria, alle spese, laddove ci è previsto dal regolamento condominiale, partecipano tutti i condomini, in relazione alle quote millesimali. Così ha stabilito la Cassazione, con la Sentenza n. 28679/2011.