Recupero spese condominiali
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Decreto ingiuntivo nullo se emesso prima dell'approvazione dell'assemblea
Nei confronti di due condomini viene emesso un decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate, dovute a titolo di conguaglio relativamente ai lavori di ristrutturazione eseguiti al fabbricato condominiale.
L'importo dovuto dai condomini risulta maggiore di quello dei lavori a suo tempo appaltatati. I condomini propongono opposizione, lamentando che, al momento della richiesta del decreto, la delibera di approvazione di tali importi non era stata emessa, in quanto l'assemblea li avrebbe approvati solo nel corso del giudizio di opposizione, pertanto, mancava la prova scritta di cui all' art. 633 cod. civ., ai sensi del quale, su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna se del diritto fatto valere si dì prova scritta.
Il Giudice di Pace rigetta l'opposizione e la pronuncia è confermata in secondo grado. Avverso il provvedimento del Tribunale, i condomini promuovono ricorso per Cassazione. Con la Sentenza n. 28644/2011, la Suprema Corte accoglie il ricorso.