Sottotetto condominiale
- Sentenze
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Opere abusive o comproprietà millesimale
Gli abitanti di due appartamenti, siti in un condominio al piano terra e al primo piano, realizzano alcune opere nel sottotetto. La proprietaria dell'appartamento sito al seminterrato dell'edificio è in disaccordo e vuole ripristinato lo stato del sottotetto, perch , afferma, i locali sottotetto sono comuni a tutti i condomini.
Si arriva in Cassazione.
La Corte si pronuncia con la Sentenza n. 26833/2011. La Corte osserva che il giudice di appello, nel ritenere che il sottotetto era un bene comune, ha evidenziato tutta una serie di elementi dai quali si doveva pervenire al convincimento in merito all'attitudine del sottotetto a essere destinato al servizio di tutti i condomini:
- Accessibilità, con l'ausilio di una scala a pioli attraverso una botola dal pianerottolo della scala comune e non dai singoli appartamenti dell'ultimo piano;
- idoneità del pavimento originario a sopportare il peso del calpestio e di deposito di oggetti, per lo spessore della soletta e la capacità portante accertata dal consulente;
- dimensioni e altezza originaria del sottotetto;
- mancanza di divisioni interne corrispondenti alle porzioni sottostanti;
- installazione di parti dell'impianto di riscaldamento comune a suo tempo esistente.
Conclusione, il sottotetto ha natura condominiale e i proprietari che hanno realizzato le opere potevano farlo in proporzione alla loro quota millesimale.