Escludere dalla vendita dell'appartamento la quota millesimale
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Chi intenda alienare un appartamento facente parte di uno stabile condominiale può escludere dal trasferimento la quota millesimale di comproprietà dell'area condominiale scoperta
E' quanto hanno stabilito i giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 26 ottobre 2011, n. 22361.
Sul punto, la corte di cassazione richiama il principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale 'in tema di condominio di edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio accessorium seguitur principale, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria, ma non anche alle cose legate all'edificio da mera relazione spaziale, costituenti beni ontologicamente diversi suscettibili di godimento fine a se stesso che si attua in modo indipendente da quello delle unità abitative'.
Ne deriva, pertanto, che chi intenda alienare un appartamento facente parte di uno stabile condominiale può ben escludere dal trasferimento la quota millesimale di comproprietà dell'area condominiale scoperta, rimanendone contitolare in forza della proprietà di altra porzione di piano quale può essere il magazzino e/o garage.
E proprio facendo applicazione di tale principio, la corte di legittimità ha condiviso la decisione della corte di merito nella parte in cui ha escluso che il ricorrente potesse vantare un diritto di comproprietà condominiale sull'area cortilizia esterna derivante dall'acquisto dell'appartamento condominiale, trattandosi di bene suscettibile di godimento separato, peraltro, espressamente escluso nel titolo di acquisto del suo dante causa.