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Delibera assembleare del Condominio

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Illegittima se l'Amministratore non consente di esaminare i documenti contabili sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare

In un Condominio vengono effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria.


I lavori sono stati eseguiti da ditta diversa da quella indicata dall'assemblea e gli stessi hanno comportato un costo sensibilmente superiore a quello preventivato.


Per tale motivo, un condomino, prima dello svolgimento dell'assemblea, chiede all'Amministratore di poter prendere visione del bilancio consuntivo dei lavori effettuati e del relativo piano di riparto. L'Amministratore non soddisfa la richiesta.


Il condomino rifiuta di partecipare all'assemblea e, poi, impugna, innanzi al Tribunale la delibera assembleare di approvazione delle spese.


Il Tribunale, tuttavia, rigetta l'impugnazione. La lamentata inibita visione dei documenti di spesa, in una sola occasione anteriore alla riunione assembleare, non potrebbe inficiare la validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo, venendo in questione solo una presunta inadempienza dell'amministratore e non potendosi, invece, configurare una radicale impossibilità di accedere ai documenti inerenti alla gestione del condominio.


Di diverso avviso la Corte di Appello e avverso la Sentenza di appello, il Condominio promuove ricorso per Cassazione.


Con la Sentenza n. 19210/2011, la Suprema Corte rigetta il ricorso.


Il giudice di appello ha fatto applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta, purch l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione. Il giudice di appello ha quindi ritenuto, con accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità, che la richiesta del condomino fosse finalizzata a una consapevole e documentata partecipazione all'assemblea condominiale che avrebbe dovuto approvare il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria e il piano di riparto delle spese. Tale valutazione, peraltro, presuppone quella, implicitamente effettuata dal giudice di appello, che la richiesta fosse stata formulata in modo congruo rispetto all'orario previsto per l'assemblea e con tempi coerenti rispetto alla comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea stessa e non incompatibili con le esigenze di organizzazione e con la disponibilità di tempo dell'amministratore. Al diritto del condomino di prendere visioni degli atti, corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto. Con il che, deve ritenersi che a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole a un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all'azione del condomino dissenziente."



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by Staff