Manovra Finanziaria
- Giurisprudenza
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Aumento dell'aliquota ordinaria IVA al 21%
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, la legge né 148 del 14 settembre 2011 ha stabilito misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Tra quelle di immediata applicazione vi sono:
1. l'aumento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%;
2. il limite alla circolazione del denaro contante da è 5.000 a è 2.500.
Con riferimento al primo punto, le operazioni effettuate dopo l'aumento dell'aliquota dovranno rispettare la nuova percentuale in cui si potranno verificare le seguenti situazioni:
- Sugli acconti pagati prima dell'entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà l'aliquota del 20% mentre la maggiorazione del 21% riguarderà sole le fatture a saldo;
- Se la consegna dei beni è avvenuta con fattura differita, è rilevante la data della consegna fel bene per cui anche la fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia liquota del 20% esistente alla data della consegna;
- Per eventuali note di credito si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la fattura da stornare;
- I Commercianti che volessero adeguare il prezzo di vendita alla nuova aliquota, lasciando inalterato l'imponibile, dovranno moltiplicare il prezzo praticato precedentemente per il coefficiente 1,00833334 (es. vecchio prezzo compreso IVA è 120 x 1,00833334 = è 121
nuovo prezzo finale IVA compresa);
- Le fatture emesse per la cessione di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici (Regioni, Provincia, Comuni, Asl, Istituti Universitari, eccetera) per il quale vige il regime in sospensione d'imposta, mantengono l'aliquota del 20% se emesse prima del 17 settembre 2011, anche se incassate successivamente.