Caduta di calcinacci e rovina dell'edificio
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Responsabilità penale: ne rispondono i condomini e non l'amministratore
"In caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari a porre rimedio al degrado che dì luogo al pericolo, non può essere ipotizzata alcuna responsabilità dell'amministratore per non aver attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai singoli condomini."
'Infondata è la tesi dei ricorrenti che gli interventi manutentivi richiesti e non eseguiti dovessero essere disposti dall'amministrazione del condominio. L'ipotesi di reato in esame ha infatti caratteristiche di reato "proprio" ed e' la qualita' di proprietario dei beni che minacciavano rovina - non posta in discussione dai ricorrenti e comunque incensurabilmente accertata nei giudizi di merito - che consente di attribuire all'agente l'omissione da cui e' derivato, come nel caso in esame, il pericolo per le persone (sulla natura di reato "proprio" dell'ipotesi di reato prevista dall'art.677 c.p. la giurisprudenza di legittimita' e' uniforme: v., da ultimo, Cass., sez. 1, 7 luglio 2005 n. 25255, Cimino, rv. 231996; 10 ottobre 2003 n. 4032, Conforti, rv. 227823; 5 novembre 2002 n. 41709, Vommaro, rv. 222950; 19 giugno 1996 n. 7764, Vitale, rv. 205533).
Ne' puo' dirsi che vi fossero altri che, per fonte legale o convenzionale, fossero tenuti alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio perche' neppure i ricorrenti riescono ad individuare chi fosse questa persona essendosi limitati all'indicazione dell'amministratore del condominio su cui peraltro. E' peraltro da osservare che sull'amministrazione del condominio non incombono obblighi di questo genere essendogli attribuita (art.1130 c.c.) soltanto la gestione delle cose comuni; del resto anche gli atti conservativi che l'amministratore del condominio puo' compiere (v. il n. 4 della norma indicata) sono previsti per la tutela dei diritti inerenti le parti comuni.(CASS.13934/2008)"