Contratti di locazione - Registrazione e versamento
- Giurisprudenza
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Adempimento, soggetti e modalità
Adempimento:
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o la cui annualità decorre dal 1 giugno. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti.
Soggetti:
Titolari di contratti di locazione
Modalità:
A meno che non si ricorra alla registrazione telematica , prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione occorre calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23. La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio.
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 26/4/1986, n. 131, art. 17; - D.P.R. 26/4/86, n. 131, art. 5; - D.Lgs 9/7/1997, n. 237, art. 4; - L. 27.12.97, n. 449, art. 21; - L. 21.11.2000 n. 342, art. 68
Codice tributo:
-107T (imposta registro contratto di locazione intero periodo); - 108T (imposta registro affitti fondi rustici); -112T(imposta registro contratto di locazione annualità successive); -114T(imposta registro per proroghe contratto di locazione); - 115T( imposta registro contratto di locazione prima annualità).
Sanzioni:
Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.
Fonte: Il Sole 24 Ore